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Nota sugli effetti civili dei titoli accademici rilasciati
I titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in teologia rilasciati dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sono di diritto pontificio.
Agli effetti civili hanno valore secondo i concordati e le legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.
In Italia in forza del DPR 2/2/1994 n. 175, art. 2, ad integrazione di quanto già stabilito negli Accordi di revisione del Concordato (18.02.1984, art. 10, rat. Legge 25/3/85 n. 121), per Teologia e Sacra Scrittura:
«I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che
l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dagli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla Facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede».
Rimangono inoltre invariate le precedenti disposizioni, che già prevedono il
riconoscimento della validità dei Diplomi di Licenza e di Dottorato se vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili. Oltre a fregiarsi legittimamente del titolo di «Dottore», essi consentono:
a) L’immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali e liberi, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari.
b) L’esenzione da frequenze e l’abbreviazione dei corsi universitari, sempre a discrezione delle Autorità Accademiche.
c) L’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da Enti Ecclesiastici o Religiosi (Tale riconoscimento viene concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di Equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato due esami – di Italiano e Storia civile – presso una Facoltà o Istituto Universitario statale o libero, Art. 7 del R.D.
del 6.5.1925, n. 1084.
d) L’ammissione ai Corsi-Esami di stato per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’ insegnamento nelle Scuole o Istituti, parificati o pareggiati, di istruzione Media di 1° e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o Religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree in Lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (Art. 31 della Legge 19.1.1942, n. 86).
e) L’esercizio provvisorio dell’insegnamento nelle Scuole di cui al punto d), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni (Nota Ministeriale del 5.12.1958 e successive estensioni: n. 411 del 10.11.1964; n. 498 del 29.11.1965; n. 429 del 15.11.1966).
Per ottenere la vidimazione del Diploma si richiede una domanda da parte del competente Superiore Ecclesiastico, in cui si specifichi l’uso che si intende fare del Diploma. Le vidimazioni richieste per l’Italia sono, nell’ordine:
1. Congregazione per l’Educazione Cattolica (P.za Pio XII, – Roma).
2. Segreteria di Stato di Sua Santità (Palazzo Apostolico – Vaticano).
3. Nunziatura Apostolica in Italia (Via Po, 27 – Roma).
4. Prefettura di Roma / Uff. Legalizzazioni (Via IV Novembre 119/A
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